Per la copertura dei residui oneri relativi all'esecuzione del primo gruppo di opere (sede stradale fabbricati armamento) della linea A (Prati-Termini-Osteria del Curato) della metropolitana di Roma e' autorizzata l'utilizzazione della somma complessivamente stanziata con la legge 1 febbraio 1978, n. 19, in eccedenza all'importo di cui all'articolo 1 entro il limite massimo di lire 500 milioni.

Testo vigente dal 15 aprile 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-03-31;133~artunico · fonte del testo

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