[1]Nel caso in cui la Compagnia voglia cedere il suo contratto ad una Societa' di solvibilita' conosciuta, l'Amministrazione italiana si riserva il pieno ed insindacabile diritto di approvare o no la cessione.

[2]La cauzione di cui all'art. 30 non potra' essere ritirata dalla Compagnia anche quando fosse approvata la cessione del contratto ad altra Societa'.

Testo vigente dal 26 luglio 1910

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urn:nir:stato:legge:1910-07-07;478~art33 · fonte del testo

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