[1]Qualora, dopo la dichiarazione di cui all'articolo precedente, la Compagnia, invece della rinnovazione totale contemplata dall'articolo medesimo, abbia con minor consumo di cavo provveduto alla riparazione entro sei mesi, calcolati a partire dalla notifica del guasto, paghera' la multa di cui all'art. 18 per tutti i giorni trascorsi dalla data del guasto a quella della riparazione.

[2]Nel caso che, dopo la suddetta riparazione, non abbia avuto effetto la riparazione del cavo, ne' la sostituzione di esso entro i sei mesi computati come sopra, la Convenzione si intendera' sciolta con le conseguenze a carico della Compagnia come nell'art. 18.

Testo vigente dal 26 luglio 1910

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urn:nir:stato:legge:1910-07-07;478~art21 · fonte del testo

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