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Miscellanea
Convenzione con l'Istituto di credito agrario per la Sardegna per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Sardegna
Legge 6 marzo 1950, n. 154
- Aggiornato al
- 22 aprile 1950
- Articoli
- 17
- Versioni storiche
- 18
- Art. 1Convenzione con l'Istituto di credito agrario per la Sardegna per la distribuzione dei…
- Art. 2L'Istituto di credito agrario per la Sardegna assume il detto servizio e si obbliga di…
- Art. 3L'Istituto di credito agrario per la Sardegna si obbliga di istituire, a proprie spese…
- Art. 4L'istituto assume in deposito la dotazione dei valori bollati di cui sopra all'art. 3 e…
- Art. 5Il Ministero delle finanze autorizza l'istituto di credito agrario per la Sardegna a…
- Art. 6L'Istituto si obbliga a tenere fermo costantemente nei predetti magazzini come scorta…
- Art. 7L'Istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre…
- Art. 8Le spese relative al concentramento nel magazzino centrale di Sassari ed in quello…
- Art. 9L'istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle…
- Art. 10Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto di credito agrario…
- Art. 11Nella determinazione delle aliquote stabilite nel precedente art. 10 e' stato tenuto…
- Art. 12La provvigione di cui al precedente art. 10 e l'aggio che l'Istituto deve consentire, a…
- Art. 13L'Istituto si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori…
- Art. 14L'Istituto di credito agrario per la Sardegna, a garanzia dell'esatto adempimento degli…
- Art. 15L'Amministrazione consente la cessione in uso gratuito all'istituto di credito agrario…
- Art. 16La presente convenzione ha effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di entrata…
- Art. 17La presente convenzione fatta in triplice esemplare, come pure i relativi allegati A) e…
