Per gli scopi indicati nell'art. 1 e' autorizzata la spesa di lire 8880 milioni che verra' stanziata nel bilancio del Ministero del tesoro in quattro esercizi finanziari, in ragione di un miliardo nell'esercizio 1959-60, di 2628 milioni nell'esercizio 1960-61 e di 2626 milioni per ciascuno dei due esercizi successivi. L'assegnazione dei relativi fondi al Comitato nazionale verra' effettuata con le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con gli altri Ministri interessati, in rapporto a ciascuna manifestazione celebrativa.

Testo vigente dal 3 febbraio 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1235~art4 · fonte del testo

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