I partiti politici ed i gruppi parlamentari che intendono ottenere i contributi previsti dalla presente legge devono indicare nei loro statuti e regolamenti i soggetti, muniti di rappresentanza legale, abilitati alla riscossione. Per la prima applicazione della presente legge, i segretari politici dei partiti e i presidenti dei gruppi parlamentari indicheranno, nella domanda, le persone fisiche abilitate a riscuotere i contributi.

Testo vigente dal 25 maggio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-05-02;195~art5 · fonte del testo

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