La liquidazione degli interessi dei Comuni suddetti sara' fatta a norma delle leggi in vigore sull'Amministrazione provinciale e comunale senza che tale liquidazione possa in alcun modo impedire ampliazione immediata.
Testo vigente dal 1 maggio 1865
La liquidazione degli interessi dei Comuni suddetti sara' fatta a norma delle leggi in vigore sull'Amministrazione provinciale e comunale senza che tale liquidazione possa in alcun modo impedire ampliazione immediata.
Testo vigente dal 1 maggio 1865
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1865-04-27;2255~art2 · fonte del testo
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