Art. 7 — Interventi dei privati - Contributi - Obblighi

Sono assistiti da contributi in conto capitale nella misura massima del quaranta per cento della spesa ritenuta ammissibile dal comune, maggiorata di un'aliquota fissa ed invariabile del cinque per cento per spese generali e tecniche, gli interventi, realizzati ai sensi dell'articolo 4 a cura dei proprietari, concernenti:

  • a)le strutture portanti delle unita' edilizie;
  • b)gli intonaci ed i paramenti esterni, nonche' i provvedimenti necessari per evitare la formazione di umidita' sulle murature;
  • c)i manti di copertura, nonche' le sottostanti strutture, se degradate, e le sovrastrutture;
  • d)i serramenti esterni;
  • e)l'adeguamento funzionale ed igienico-sanitario. Il contributo di cui al comma 1 del presente articolo e' elevabile alla misura massima del settanta per cento qualora i soggetti richiedenti risultino essere in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata previsti dalle disposizioni vigenti. Il contributo viene erogato per il cinquanta per cento all'inizio dei lavori e per il restante cinquanta per cento al collaudo tecnico-amministrativo da parte del comune delle opere realizzate. Ove la maggioranza, in base all'imponibile catastale, dei proprietari di una unita' minima di intervento individuata nei programmi biennali abbia richiesto i contributi per interventi di cui ai commi precedenti, il comune invita i restanti proprietari a concorrere alla realizzazione degli interventi, fissando loro un termine, trascorso il quale si sostituisce ai proprietari dissenzienti ponendo la spesa relativa a carico dei medesimi, detratto il contributo loro concedibile. La concessione dei contributi e' subordinata alla stipula di una convenzione, ovvero alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, con cui i proprietari, tra l'altro, si impegnino:
  • a)a rispettare le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;
  • b)ad abitare o ad utilizzare direttamente gli immobili interessati per un periodo non inferiore a dieci anni, a partire dalla data di ultimazione degli interventi, ovvero a locarli per lo stesso periodo alle condizioni concordate con il comune, che tengano conto del reddito dell'immobile prima degli interventi e delle spese sostenute, ridotte del contributo ricevuto;
  • c)ad assicurare la manutenzione degli immobili. Qualora il proprietario trasferisca a qualsiasi titolo con atto tra vivi l'immobile entro dieci anni dalla data di ultimazione degli interventi, gli obblighi ed i vincoli di cui al comma 5 del presente articolo sono trasferiti all'acquirente per il periodo residuo. Qualora il proprietario non rispetti gli obblighi assunti o intenda liberarsene, deve restituire al comune in un'unica soluzione il contributo ricevuto, maggiorato degli interessi maturati in base al tasso di sconto. Il comune utilizza le somme cosi' acquisite destinandole ai fini del presente articolo. Ogni patto contrario ai precedenti obblighi e' nullo.

Testo vigente dal 24 novembre 1986

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-11-11;771~art7 · fonte del testo

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