Art. 10 — Assegnazione di immobili in locazione

Il comune di Matera, realizzati gli interventi previsti nel programma biennale, assegna gli immobili in locazione a persone fisiche o giuridiche, che debbono utilizzarli conformemente alle destinazioni d'uso. Le assegnazioni avvengono sulla base di apposito regolamento approvato dal consiglio comunale, nel quale debbono essere previsti:

  • a)requisiti soggettivi dei locatari;
  • b)la durata della locazione e i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni;
  • c)le sanzioni a carico dei locatari per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nel contratto di locazione;
  • d)le opere di manutenzione che fanno capo al locatario. I canoni di locazione degli immobili sono riscossi dal comune ed inseriti in apposito capitolo di bilancio, con vincolo di spesa per la realizzazione e la manutenzione delle opere previste dalla presente legge.

Testo vigente dal 24 novembre 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-11-11;771~art10 · fonte del testo

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