Il borsista ha l'obbligo di svolgere, nel periodo di durata della borsa di studio, le ricerche e i lavori stabiliti nel provvedimento di assegnazione e di presentare, entro la scadenza di tale periodo, una relazione sul risultato dell'attivita' svolta, che comprovi la proficua utilizzazione dell'assegnazione ricevuta. In tale relazione dovra' darsi notizia, ai fili del successivo articolo 6, di eventuali invenzioni o scoperte. Decadono dalla borsa di studio i borsisti che non assolvono agli obblighi stabiliti nell'atto di assegnazione o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per il loro comportamento. La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla Commissione di cui al precedente articolo 3, e' dichiarata dal direttore dell'Istituto su proposta motivata del competente capo dei laboratori.

Testo vigente dal 19 dicembre 1964

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-12-06;1332~art5 · fonte del testo

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