I prestiti da ammettere al beneficio del contributo di cui al precedente articolo 1 possono essere concessi con capitali messi a disposizione anche in deroga ai propri statuti, e ad integrazione del fondo esistente presso la Sezione di credito agrario per l'Emilia e la Romagna dalle Casse di risparmio e dagli Istituti di credito operanti nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale. Detti prestiti non possono superare singolarmente l'ammontare di lire 500.000 se destinati al miglioramento o costruzione di case di abitazione, di lire 1.000.000 se destinati alla costruzione di villette turistiche e di lire 2.000.000 se destinati al miglioramento o alla costruzione di attrezzature alberghiere od opere di interesse turistico generale e debbono avere durata non eccedente i cinque anni. Il tasso da porre a carico dei mutuatari non puo' essere superiore al 3,50 per cento. Le provvidenze di cui alla presente legge non possono conseguirsi relativamente agli immobili ed agli esercizi i cui proprietari, affittuari o gestori abbiano usufruito nell'ultimo triennio, per lo stesso titolo, di premi, contributi o finanziamenti da parte dello Stato, di pubbliche, Amministrazioni o di altri Enti pubblici.

Testo vigente dal 24 dicembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-11-16;1686~art2 · fonte del testo

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