La liquidazione degli accordati concorsi sara' fatta a misura dell'esecuzione dei lavori o dell'approvvigionamento del materiale mobile in base a certificati di avanzamento da rilasciarsi per importi non inferiori ad un ventesimo della spesa prevista e con la trattenuta di un decimo da liquidarsi dopo il collaudo e la presentazione del conto di liquidazione totale dei lavori. Nel caso di riconosciuta necessita', a giudizio insindacabile del Ministro per i trasporti, potranno essere concessi acconti sul concorso totale accordato per gli impianti e per il materiale mobile. Gli acconti potranno essere accordati anche in pendenza della istruttoria per la determinazione del concorso, nella misura massima di un decimo dell'ammontare del concorso medesimo calcolato provvisoriamente sull'importo approssimativo della totale spesa presunta. L'impiego degli acconti sara' controllato dai competenti uffici tecnici del Ministero dei trasporti.

Testo vigente dal 20 luglio 1949

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-06-14;410~art8 · fonte del testo

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