Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre alla attuazione dell'ammasso di cui all'articolo precedente nella misura massima di lire 2500 per ogni quintale di prodotto ammassato, entro il limite di spesa complessivo di 600 milioni di lire. Nei conferimenti sono preferiti i produttori coltivatori diretti per la intera loro produzione, nonche' i piccoli e medi produttori per partite non superiori a 100 quintali. Sono ammessi a conferimento anche gli oli di oliva di pressione, sino a 10 gradi di acidita'.

Testo vigente dal 7 gennaio 1959

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-12-26;1119~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari