Ai cittadini ed alle societa' italiani che hanno subito perdite patrimoniali per effetto dei provvedimenti limitativi del credito adottati dalle autorita' dello Stato della Nigeria e che, a garanzia dei propri crediti, hanno ottenuto dall'autorita' giudiziaria italiana provvedimenti conservativi successivamente revocati per effetto dell'emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 28 agosto 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1987, e' riconosciuto un indennizzo alle condizioni e nella misura stabilite dalla presente legge. L'indennizzo spetta ai soggetti di cui al comma 1 che non hanno ricevuto risarcimenti, anche parziali, a seguito di successive intese con le autorita' nigeriane ed e' determinato in misura proporzionale all'ammontare del pregiudizio subito, in relazione alle complessive disponibilita' ed al numero degli aventi diritto. Il pagamento della somma e' subordinato alla rinuncia da parte del beneficiario a qualsiasi pretesa nei confronti dello Stato italiano. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono stabiliti le modalita' ed i termini di presentazione delle domande dirette al riconoscimento dell'indennizzo. Detti termini non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Lo Stato e' surrogato nei diritti dei soggetti di cui al comma 1 per le somme eventualmente liquidate in relazione al fatto che ha dato luogo all'indennizzo.

Testo vigente dal 26 luglio 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-07-19;204~art1 · fonte del testo

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