E' concesso all'Amministrazione provinciale di Belluno, un contribuito straordinario di lire 200 milioni per le spese straordinarie di sistemazione di strade provinciali e consorziali, nonche' per la straordinaria manutenzione delle stesse in occasione delle Olimpiadi invernali di Cortina d'Ampezzo. All'onere recato dalla presente legge verra' fatto fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo per le spese impreviste iscritto al capitolo 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56. Il Ministero del tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 7 aprile 1956

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-03-15;192~artunico · fonte del testo

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