Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1 e' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 35 milioni a favore del predetto comitato, che verra' stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Il contributo verra' versato mediante ordinativo diretto in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale intestato al predetto comitato. I prelevamenti delle somme occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente articolo 1 saranno effettuati di volta in volta dal presidente del Comitato, il quale provvedera' alla gestione delle somme prelevate. Al termine della gestione, l'eventuale eccedenza risultante dal cennato conto corrente infruttifero dovra' essere versata in entrata del bilancio dello Stato.

Testo vigente dal 15 giugno 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-05-22;294~art2 · fonte del testo

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