Il contributo annuo di lire 33.750.000 concesso al comune di Gorizia con legge 6 dicembre 1971, n. 1075, per il rifornimento idrico della popolazione, per il periodo 16 settembre 1969-15 settembre 1971, e' prorogato fino a quando restera' operante l'accordo 18 luglio 1957, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1957, n. 1420, stipulato fra l'Italia e la Jugoslavia per la regolamentazione di tale rifornimento idrico.

Testo vigente dal 16 gennaio 1974

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-12-12;921~art1 · fonte del testo

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