E' autorizzata la concessione di un contributo addizionale a favore dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International development association - IDA), della quale l'Italia e' entrata a far parte in virtu' della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto della Associazione. Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nella misura di dollari USA 48.360.000, da corrispondersi in tre annualita' di eguale importo a decorrere dal 1968.

Testo vigente dal 31 dicembre 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-12-18;1060~art1 · fonte del testo

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