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Miscellanea
Concessione di un assegno una volta tanto a favore dei superinvalidi di guerra disoccupati
Legge 29 luglio 1949, n. 472
- Aggiornato al
- 6 agosto 1949
- Articoli
- 4
- Versioni storiche
- 4
- Art. 1E' concesso un assegno, una volta tanto, di L. 20.000 nette a favore di coloro che al 1…
- Art. 2Per conseguire l'assegno previsto dal precedente articolo, i superinvalidi devono…
- Art. 3Per gli effetti (di cui all'art 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica…
- Art. 4La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
