Ai titolari di pensioni del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, liquidate con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1945 ed ai loro superstiti e' concesso in occasione delle feste natalizie, un assegna una tantum pari ad un dodicesimo dell'importo annuo della pensione liquidata a norma del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni, comprensiva dell'assegno integrativo di cui all'art. 4 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435. L'onere relativo alla concessione dell'assegno predetto e' posto a carico del Fondo di integrazione istituito con l'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.

Testo vigente dal 11 marzo 1957

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-02-08;43~artunico · fonte del testo

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