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Miscellanea
Concessione di mutui all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) per il finanziamento dei crediti a medio termine, derivanti da esportazioni relative a forniture speciali, di cui alla legge 22 dicembre 1953, n. 955
Legge 3 dicembre 1957, n. 1196
- Aggiornato al
- 22 febbraio 1958
- Articoli
- 9
- Versioni storiche
- 10
- Art. 1Allo scopo di estendere i finanziamenti dei crediti a medio termine a favore delle…
- Art. 2Il Mediocredito rimborsera' allo Stato le somme ad esso mutuate con gli interessi, al…
- Art. 3L'art. 29 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' sostituito dal seguente: "Il Collegio…
- Art. 4Nelle more del realizzo dei crediti verso il Governo argentino da parte dell'U. I. C. e…
- Art. 5Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive…
- Art. 6In relazione alle somme trasferite allo Stato ai sensi del precedente art. 1 il Ministro…
- Art. 7L'Ufficio italiano dei cambi e' autorizzato ad accettare in pagamento delle somme…
- Art. 8Le convenzioni del Ministero del tesoro con l'Ufficio - italiano dei cambi e con il…
- Art. 9Il Ministro per il tesoro e autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti…
