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Miscellanea
Concessione di miglioramenti alle pensioni delle vedove, degli orfani, genitori, collaterali ed assimilati, dei caduti in guerra ed alle pensioni degli invalidi di guerra
Legge 11 aprile 1953, n. 263
- Aggiornato al
- 22 gennaio 1962
- Articoli
- 7
- Versioni storiche
- 10
- Art. 1Alla vedova del militare, morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra…
- Art. 2Ai genitori, ai collaterali ed agli assimilati del militare morto per causa del servizio…
- Art. 3Agli invalidi della prima categoria sprovvisti di assegno di superinvalidita' ed agli…
- Art. 4L'ammontare dell'assegno di incollocamento, previsto dal secondo comma dell'art. 44 della…
- Art. 5Ai mutilati ed invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidita'…
- Art. 6Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge, per l'esercizio finanziario 1953-54…
- Art. 7La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
