Art. 5 — Beni esclusi dalle provvidenze della legge

Nessun beneficio e' concesso per i danni ai seguenti beni:

  • a)oggetti di metallo prezioso, gioielli in genere, mobili aventi funzioni meramente decorative o di abbellimento;
  • b)armi, attrezzi ed equipaggiamenti da sport e da diporto di qualsiasi genere e relativi accessori;
  • c)automobili, carrozze, cavalli e relativi accessori non adibiti ad uso di lavoro, navi e galleggianti da diporto;
  • d)somme di denaro liquido, titoli, cedole ed altri recapiti al portatore, da chiunque emessi, salva la ricostituzione di quei titoli per i quali leggi speciali prevedono l'ammortamento;
  • e)castelli, ville, riserve di caccia, parchi ed altri immobili destinati esclusivamente ad uso di lusso;
  • f)tombe, cappelle, edicole ed altri monumenti sepolcrali, ad eccezione di quelli appartenenti a confraternite aventi scopo funerario.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art5 · fonte del testo

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