Art. 2 — Rinvio a speciali disposizioni

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

  • a)ai beni la cui riparazione o ricostruzione e' stata posta dalla legge a carico dello Stato; agli immobili dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'Ente edilizio di Reggio Calabria e di enti similari, per i quali provvede l'art. 56 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261;
  • b)alle opere, impianti e materiali previsti dalla legge 14 giugno 1949, n. 410, relativa alla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione;
  • c)ai bagagli, per i quali provvedono il regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, ed il regio decreto 3 ottobre 1941, n. 1233, nonche' al corredo, agli strumenti scientifici e agli utensili degli equipaggi delle navi mercantili per i quali provvedono i contratti collettivi di arruolamento.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art2 · fonte del testo

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