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Miscellanea
Concessione di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte
Legge 16 novembre 1950, n. 1093
- Aggiornato al
- 17 gennaio 1951
- Articoli
- 10
- Versioni storiche
- 10
- Art. 1Possono essere conferiti diplomi alle persone ed agli enti che con opere di riconosciuto…
- Art. 2I diplomi di benemerenza di cui al precedente articolo sono di prima, di seconda e di…
- Art. 3Tali medaglie, del diametro di 32 millimetri, avranno nel "recto" il simbolo della…
- Art. 4Rimangono ferme le disposizioni degli articoli 384 e seguenti del regolamento generale…
- Art. 5Il conferimento dei diplomi sara' fatto per decreto Presidenziale, su proposta del…
- Art. 6Il Ministro per la pubblica istruzione fara' le proposte, di cui all'articolo precedente…
- Art. 7La concessione dei diplomi avviene una volta all'anno, alla data del 2 giugno.
- Art. 8Con apposito regolamento saranno stabilite le modalita' relative al conferimento dei…
- Art. 9Sono abrogate la legge 22 giugno 1939, n. 975, e la legge 25 giugno 1940, n. 844.
- Art. 10Nella prima applicazione della presente legge, la Commissione di cui all'art. 6 e'…
