[1]E' ammessa la restituzione del dazio sullo zucchero greggio importato, destinato all'esportazione, dopo essere stato raffinato.
[2]Le raffinerie le quali domanderanno di poter godere di questo benefizio, non potranno immettere nei loro opifizii zuccheri di ricchezza inferiore a 80 per cento, ne' maggiore di 98 per cento; saranno soggette alla vigilanza permanente degli agenti di finanza e dovranno rimborsare le relative spese.
Testo vigente dal 2 aprile 1886
