[1]A partire dal punto in cui cessa la competenza della Commissione europea, la rete del Danubio indicata all'articolo 291 sara' posta sotto l'amministrazione di una Commissione internazionale composta nel modo seguente:

[2]due rappresentanti degli Stati tedeschi rivieraschi;

[3]un rappresentante per ciascuno degli altri Stati rivieraschi un rappresentante per ciascuno degli Stati non rivieraschi, rappresentati in avvenire nella Commissione europea del Danubio.

[4]Se qualcuno dei rappresentanti predetti non potra' essere designato al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, le decisioni della Commissione, cio' nonostante, saranno valide.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art302 · fonte del testo

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