[1]I periodi di priorita' di cui all'articolo 4 della convenzione internazionale di Parigi del 20 marzo 1883, riveduta a Washington nel 1911, o in qualsiasi altra convenzione o legge in vigore, per il deposito e per la registrazione delle domande di brevetti d'invenzione o di modelli di utilita', dei marchi di fabbrica o di commercio, o dei disegni e modelli, che non erano scaduti al 28 luglio 1914 quelli che hanno cominciato a decorrere durante la guerra, e quelli che avrebbero potuto cominciare a decorrere se non vi fosse stata la guerra saranno estesi da ciascuna delle Alte Parti contraenti a favore dei sudditi di tutte le altre, fino al termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente trattato.

[2]Questa proroga di termini non pregiudichera' il diritto delle Alte Parti contraenti e delle persone che saranno in buona fede in possesso, alla entrata in vigore del presente trattato, di diritti di proprieta' industriale in opposizione a quelli fatti valere, rivendicando il periodo di priorita', di esercitarli personalmente, o per mezzo degli agenti o concessionari ai quali li avessero concessi prima della entrata in vigore del presente trattato, senza poter essere in alcun modo molestati o perseguiti come contraffattori.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art260 · fonte del testo

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