[1]Dall'entrata in vigore del presente trattato le Alte Parti contraenti applicheranno, per quanto le concerne, la convenzione radio-telegrafica internazionale del 5 luglio 1912, impegnandosi l'Austria a osservare le norme provvisorie che le saranno indicate dalle Potenze alleate e associate.

[2]Se entro cinque anni dall'entrata in vigore di questo trattato sara' stipulata una nuova convenzione che, in sostituzione di quella del 5 luglio 1912, regoli le relazioni radio-telegrafiche internazionali, essa vincolera' l'Austria, quand'anche si fosse rifiutata, sia di partecipare alla sua elaborazione, sia di sottoscriverla.

[3]Questa nuova convenzione sostituira' anche le norme provvisorie in vigore.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art236 · fonte del testo

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