Le Potenze alleate o associate potranno nominare consoli generali, consoli, viceconsoli o agenti consolari nelle citta' e nei porti dell'Austria. L'Austria s'impegna ad approvare la designazione dei detti consoli generali, consoli, viceconsoli e agenti consolari, di cui le saranno notificati i nomi, e ad ammetterli all'esercizio delle loro funzioni in conformita' delle norme e degli usi vigenti.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art231 · fonte del testo

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