[1]L'importo dei danni per i quali e' dovuta riparazione dall'Austria sara' stabilito da una Commissione interalleata, che prendera' il titolo di «Commissione delle riparazioni», e sara' costituita nel modo e con la facolta' indicate in questi articoli e agli allegati II a V. La Commissione e' la stessa di quella prevista dall'art. 233 del trattato di pace con la Germania, salvo le modificazioni che risultano da questo trattato: essa costituira', una sezione per le questioni speciali relative all'applicazione del presente trattato: questa sezione avra' soltanto carattere consultivo, salvo nei casi in cui la Commissione delle riparazioni le deleghera' i poteri che stimera' opportuni.

[2]La Commissione delle riparazioni esaminera' i reclami e dara' al Governo austriaco equa facolta' di farsi sentire.

[3]La Commissione stabilira' al tempo stesso uno Stato dei parametri prevedendo le date e modalita' del soddisfacimento, da parte e dell'Austria, nel termine di trent'anni a datare dal 1° maggio 1921, della quota di debito che le sara' stata assegnata, dopo che la Commissione avra' considerato se la Germania sia in grado di saldare tutto l'importo dei reclami presentati contro la Germania e i suoi alleati, e ammessi dalla Commissione.

[4]Tuttavia nel caso in cui, durante il detto termine, l'Austria mancasse di soddisfare il suo debito, il regolamento di ogni rimanenza non soddisfatta potra' essere portato agli anni seguenti, a volonta' della Commissione, o potra' formare oggetto di trattamento diverso, alle condizioni che saranno stabilite dai Governi alleati e associati, osservando la procedura stabilita in questa parte del presente trattato.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art179 · fonte del testo

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