[1]I prigionieri di guerra e gli internati civili passibili di pene disciplinari o che stiano espiandole saranno rimpatriati, senza tener conto della pena che resta loro da espiare o del procedimento in corso contro i medesimi.

[2]Questa disposizione non si applichera' ai prigionieri di guerra e agli internati civili puniti per fatti posteriori al 1° giugno 1919.

[3]Fino al loro rimpatrio, tutti i prigionieri di guerra e gli internati civili restano soggetti ai regolamenti in vigore, specialmente per quanto concerne il lavoro e la disciplina.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art164 · fonte del testo

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