[1]L'uso di lanciafiamme e di gas asfissianti, tossici e simili, come di ogni liquido, materie o procedimento analogo non essendo permesso, la loro fabbricazione e importazione in Austria sono rigorosamente vietate.

[2]Lo stato divieto si applica al materiale specialmente destinato alla fabbricazione, alla conservazione e all'uso dei prodotti o procedimenti medesimi.

[3]Sono del pari vietate la fabbricazione e l'importazione in Austria di carri blindati, carri d'assalto (tanks), e ogni altro simile strumento utilizzabile per scopi di guerra.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art135 · fonte del testo

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