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Miscellanea
Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera
Legge 18 luglio 1956, n. 759
- Aggiornato al
- 31 luglio 1956
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 13
- Art. 1La demaschiatura della quercia sughera e' consentita solo quando il fusto abbia raggiunto…
- Art. 2Nessuna operazione di decorticazione e' consentita prima che il sughero abbia l'aggiunto…
- Art. 3La estrazione del sughero gentile dovra' essere praticata in guisa da non superare, per…
- Art. 4Le operazioni di demaschiatura e di estrazione del sughero gentile dovranno essere…
- Art. 5E' vietato l'abbattimento di sughere, anche se non piu' produttive, e il diradamento…
- Art. 6E' vietato amputare i rami della pianta in maniera che ne possa derivare pregiudizio alla…
- Art. 7La detenzione ed il commercio di sughero avente eta' inferiore a nove anni sono…
- Art. 8E' vietata la trasformazione di sugherete anche se non sottoposte a vincolo…
- Art. 9L'esercizio della coltura agraria o del pascolo nelle sugherete e' subordinato alla…
- Art. 10E' vietata l'accensione di fuochi e la bruciatura delle frasche e delle stoppie…
- Art. 11E' istituita presso la Camera di commercio, industria e agricoltura una "Carta…
- Art. 12Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge riguardano…
- Art. 13Le infrazioni alla presente legge sono punite con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.00…
