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Miscellanea
Collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi
Legge 21 luglio 1961, n. 686
- Aggiornato al
- 3 agosto 1961
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 13
- Art. 1Gli ospedali generali con non meno di 200 letti e, indipendentemente dall'esistenza e dal…
- Art. 2Per gli ospedali, gli istituti di cura e gli stabilimenti termali di cui al primo comma…
- Art. 3I massaggiatori o massofisioterapisti ciechi, assunti in base ai precedenti articoli…
- Art. 4Le trasgressioni all'obbligo di cui al secondo comma del precedente articolo 2 Sono…
- Art. 5Gli ospedali, gli Istituti di cura e gli stabilimenti termali di cui al primo comma del…
- Art. 6Le case di cura e gli stabilimenti termali privati di cui al secondo comma del precedente…
- Art. 7Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla scorta delle indicazioni…
- Art. 8Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito un Albo…
- Art. 9I diplomati massaggiatori o massofisioterapisti ciechi, che aspirano a essere iscritti…
- Art. 10Gli ospedali, gli istituti di cura, le case di cura e gli stabilimenti termali di cui al…
- Art. 11La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' affidata al Ministero del lavoro…
- Art. 12I privi della vista, che hanno conseguito o che conseguiranno entro tre anni dalla data…
- Art. 13I massaggiatori o massofisioterapisti ciechi, che alla data di entrata in vigore della…
