[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Piena ed intiera esecuzione sara' data alla Convenzione per la protezione della proprieta' industriale conclusa a Parigi il 20 marzo 1883 fra l'Italia, il Belgio, il Brasile, la Francia, il Guatemala, i Paesi Bassi, il Portogallo, il Salvador, la Serbia, la Spagna e la Svizzera, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il 6 giugno 1884.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 7 luglio 1884.
[9]UMBERTO.
[10]Mancini. Grimaldi.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Ferracciu'.
Testo vigente dal 9 luglio 1884
