Art. 36 (Codice penale militare di guerra) — Cessazione dello stato di guerra: esecuzione della pena

Salve le disposizioni del titolo terzo di questo libro, alla cessazione dello stato di guerra sono eseguite le pene detentive e le pene accessorie della sospensione dal grado e della sospensione dall'impiego, la cui esecuzione e' stata differita a norma degli articoli precedenti, e ha effetto altresi' l'incapacita' di appartenere alle forze armate dello Stato inerente alla degradazione derivata da condanna a pena detentiva, la cui esecuzione e' stata differita.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art36 · fonte del testo

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