Art. 280 (Codice penale militare di guerra) — Facoltà del presidente del tribunale

[1]Il presidente del tribunale militare di guerra puo', se ricorrono particolari ragioni di urgenza, abbreviare i termini, che, nel periodo degli atti preliminari al giudizio, sono stabiliti dal codice penale militare di pace per l'esame degli atti del procedimento o per altri oggetti.

[2]Il presidente, se ritiene che un testimonio non possa comparire in giudizio senza danno al servizio ed esso non sia stato esaminato a norma dell'articolo 275, puo' richiedere il giudice istruttore, perche' ne riceva la deposizione con giuramento.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art280 · fonte del testo

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