Art. 215 (Codice penale militare di guerra) — Applicazione della legge penale militare di guerra. Aumento di pena per reati contro superiori

I militari dello Stato italiano, che, durante la loro prigionia di guerra, commettono un reato preveduto dalla legge penale militare italiana, sono puniti a norma della legge penale militare di guerra. Tuttavia, se trattasi di disobbedienza, ovvero d'ingiuria, minaccia o violenza contro i superiori in grado delle forze armate dello Stato italiano, anche essi prigionieri di guerra, la pena temporanea detentiva e' aumentata da un sesto a un terzo.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art215 · fonte del testo

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