[1](Rivelazione del contenuto di corrispondenza o di comunicazione da parte di militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare).

[2]Il militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare, che, avendo notizia, in questa sua qualita', del contenuto di una corrispondenza aperta o di una comunicazione telegrafica o di una conversazione telefonica, lo rivela, senza giusta causa, ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle, fra le quali la comunicazione o la conversazione e' interceduta, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art130 · fonte del testo

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