Codice penale

Art. 583-ter c.p. — Pena accessoria

(( La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna e' data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri)).

Testo vigente dal 2 febbraio 2006

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art583ter · fonte del testo

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