Art. 2 codice privacy (Allegato A.7 Codice di deontologia a fini di informazione commerciale) — Individuazione dei requisiti dell'informazione commerciale

((1. Il trattamento dei dati personali effettuato nello svolgimento dell'attivita' di informazione commerciale si svolge nel rispetto dei principi di cui all'art. 11 del Codice. 2. Il trattamento non puo' riguardare i dati sensibili ed i dati giudiziari, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 3, comma 5, per il trattamento dei soli dati giudiziari provenienti da fonti pubbliche o da quelle pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque ivi indicate, nel rispetto dei limiti e delle modalita' stabiliti dalla legge in ordine alla loro conoscibilita', utilizzabilita' e pubblicita'. 3. I dati personali raccolti e trattati dal fornitore ai fini dell'erogazione del servizio di informazione commerciale possono riguardare sia l'interessato quale soggetto censito, sia le persone fisiche od altri interessati legati sul piano giuridico e/o economico al soggetto censito, anche se diverso dalla persona fisica (come, ad es., nel caso di una societa'). 4. Ai fini del presente Codice deontologico, deve ritenersi che sussista un legame sul piano giuridico e/o economico tra due o piu' persone fisiche e tra un interessato ed un soggetto (es: societa') diverso dalla persona fisica, quando ricorra una o piu' delle seguenti situazioni:

  • a)partecipazione dell'interessato ad un'impresa o ad una societa' attraverso il possesso o controllo diretto od indiretto di una percentuale di quote o azioni, oppure di diritti di voto, pari o superiore alle soglie individuate al successivo art. 7;
  • b)esercizio, tramite la carica o qualifica ricoperta dall'interessato, di effettivi poteri di amministrazione, direzione, gestione e controllo di una impresa o societa'. 5. Al successivo art. 7 del presente Codice deontologico sono individuati i limiti, anche temporali, per associare i dati personali relativi al soggetto censito ed a quelli ad esso legati sul piano giuridico e/o economico, nei casi in cui tali dati riguardino eventi negativi quali, ad esempio, fallimenti o procedure concorsuali, ipoteche o pignoramenti, protesti)).

Testo vigente dal 1 ottobre 2016

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~allegato-a-7-codice-di-deontologia-a-fini-di-informazione-co-art2 · fonte del testo

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