Art. 35-bis — Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle riserve tecniche

In applicazione dell'articolo 30-bis, comma 3, lettera a), l'impresa annualmente redige una relazione sulle riserve tecniche costituite alla chiusura dell'esercizio, in cui viene data evidenza anche delle valutazioni, dei procedimenti e dei controlli operati nonche' delle ipotesi di calcolo utilizzate. Ai fini del comma 1, l'impresa applica il principio di cui all'articolo 30-ter, comma 3. La relazione di cui al comma 1 e' trasmessa almeno alla societa' di revisione e all'organo di controllo e, su richiesta, all'IVASS. La relazione di cui al comma 1 e' conservata presso l'impresa per almeno cinque anni dalla data di redazione. L'IVASS, nel rispetto delle disposizioni della presente Sezione, puo' disciplinare con regolamento i contenuti della relazione di cui al comma 1, anche in relazione a singole linee di attivita' e gli obblighi di trasmissione del documento.

Testo vigente dal 30 giugno 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art35bis · fonte del testo

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