Codice della proprietà industriale

Art. 81-ter c.p.i. — Definizioni

Ai fini del presente codice si intende per:

  • a)materiale biologico: un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico;
  • b)procedimento microbiologico: qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico o che produce un materiale microbiologico. Un procedimento di produzione di vegetali o di animali e' essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l'incrocio o la selezione. La nozione di varieta' vegetale e' definita dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.

Testo vigente dal 2 settembre 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art81ter · fonte del testo

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