Art. 51-ter — Obblighi specifici del venditore quando l'organizzatore è stabilito fuori dallo Spazio economico europeo

1. Se l'organizzatore e' stabilito al di fuori dello Spazio economico europeo, il venditore stabilito in uno Stato membro e' soggetto agli obblighi previsti per gli organizzatori alle Sezioni IV e V, salvo che fornisca la prova che l'organizzatore si conforma alle norme contenute in tali Sezioni.

Testo vigente dal 1 luglio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art51ter · fonte del testo

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