Codice della navigazione

Art. 937 c.nav. — Prescrizione

[1]I diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto.

[2]La prescrizione dei diritti spettanti agli eredi presunti del lavoratore ed agli altri aventi diritto, in caso di perdita presunta dell'aeromobile, decorre dalla data di cancellazione dell'aeromobile dal registro di iscrizione.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 143/2023

    Questione infondata
    13 luglio 2023

    È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Roma in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost., dell’art. 937, primo comma, cod. nav., che introduce una prescrizione biennale dei diritti del personale di volo, facendola decorrere, quando il rapporto di lavoro è assistito da stabilità reale, dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione – e, dunque, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto –, e non in corso di rapporto, come per i lavoratori comuni. La specialità del lavoro nautico, sia marittimo che aereo, non consente la concreta possibilità di esercizio dei diritti (non limitati ai soli crediti retributivi), in ragione dell’estrema mobilità che lo caratterizza; pertanto la prescrizione più breve di quella ordinaria è volta a compensare, a favore del datore di lavoro, la mancata decorrenza in costanza di rapporto, vigente in generale. Né l’evoluzione tecnologica e la molteplicità degli strumenti informatici disponibili incidono sullo schema normativo, poiché il problema non si riduce alla mera comunicazione dell’atto interruttivo della prescrizione, ma attiene al processo decisionale che lo presuppone, che di regola avviene all’esito di una ponderazione non semplice sull’apertura di un contenzioso con il proprio datore di lavoro e che non può essere affrontato dall’interessato quando è lontano dal proprio contesto ambientale. Infine, nel caso di trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ., la decorrenza non va riferita alla fine del rapporto con l’impresa cedente, ma a quello con la cessionaria, alla luce della sostanziale continuità dei rapporti e delle selezioni che si frappongono nei diversi trasferimenti, che fanno permanere le ragioni inerenti al decorso della prescrizione stabilito nel codice della navigazione. ( Precedenti: S. 354/2006 – mass. 30733 – 30734; S. 174/1972 – mass. 6411-6412-6413; S. 63/1966 – mass. 2624 ).

    Art. 3 cost. · Art. 937 c.nav.

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  • Ordinanza n. 20/2007

    Questione infondata
    26 gennaio 2007

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 937 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, censurato, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che, in caso di rapporto di lavoro con il personale di volo assistito da tutela reale, la prescrizione biennale dei crediti decorra in costanza di rapporto e non dalla cessazione dello stesso. Infatti, non risultano profili diversi di censura rispetto a quelli già valutati con la sent. n. 354/2006, che ha dichiarato non fondata la medesima questione, in quanto la ratio della norma affonda le sue radici nelle caratteristiche tipiche del contratto con il personale di volo, connesse al momento genetico del rapporto e alle modalità di erogazione della prestazione lavorativa, che giustificano le differenze di regime rispetto al lavoro comune. - V., citata, sentenza n. 354/2006.

    Art. 3 cost. · Art. 937 c.nav. · Art. 2935 c.c. · Art. 18 statuto dei lavoratori

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  • Sentenza n. 354/2006

    Questione infondata
    7 novembre 2006

    Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di costituzionalità degli artt. 373 e 937 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, censurati, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto non prevedono che, in caso di rapporto di lavoro nautico e con il personale di volo assistito da tutela reale, la prescrizione biennale dei crediti decorra in costanza di rapporto e non alla cessazione dello stesso. L'eccezione, basata sul presupposto che la decorrenza del termine costituisca materia riservata alla discrezionalità legislativa, non tiene conto che il rimettente censura l'irragionevolezza dell'esercizio di tale discrezionalità.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 373 c.nav. · Art. 937 c.nav.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art937 · fonte del testo

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