Art. 927 c.nav. — Luogo di rimpatrio
[1]Il rimpatrio del lavoratore si compie con il suo ritorno nel luogo di assunzione.
[2]Tuttavia, se il lavoratore ne fa richiesta e non vi e' aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno del lavoratore stesso in altra localita' da lui indicata.
Testo vigente dal 18 aprile 1942
