Art. 909 c.nav. — Malattie o ferie del lavoratore
[1]Il lavoratore che contragga malattie o riporti lesioni ha diritto all'assistenza sanitaria a spese dell'esercente nei limiti stabiliti dalle norme corporative o in mancanza dagli usi, e alla retribuzione per la durata e nella misura stabilita dalle norme corporative stesse o in mancanza dagli usi.
[2]Tuttavia, se il lavoratore si e' intenzionalmente procurato la malattia, ovvero ha contratto la malattia o riportato la lesione per sua grave colpa mentre si trovava a terra e non per causa di servizio, l'esercente e' egualmente tenuto a provvedere all'assistenza sanitaria, ma ha diritto di ripeterne le spese.
[3]Nel caso previsto dal comma precedente, il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per tutto il tempo durante il quale e' inabile al servizio.
Testo vigente dal 18 aprile 1942
