Art. 644 c.nav. — Oggetto dell'espropriazione e delle misure cautelari

[1]Salve le eccezioni contemplate nell'articolo seguente, possono formare oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari le navi e i galleggianti, i loro carati e le loro pertinenze separabili.

[2]Se oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari sono carati di navi, il giudice competente puo', sentiti i comproprietari non debitori, autorizzare il pignoramento o il sequestro dell'intera nave, quando la quota del proprietario debitore eccede la meta'; in tal caso, il diritto spettante ai comproprietari non debitori sui carati ad essi appartenenti e' convertito nel diritto alla corrispondente parte del prezzo di aggiudicazione ed e' esente da ogni concorso alle spese delle procedure esecutive e cautelari.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art644 · fonte del testo

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