Art. 537 c.nav. — Indennità per contributi di avaria comune

[1]Nel calcolo dell'indennita' dovuta dall'assicuratore per contributi di avaria comune a carico dell'assicurato, si assume come valore assicurabile il valore contributivo della cosa, in ordine alla quale l'assicurazione e' stata stipulata. A tale valore deve farsi riferimento anche quando il valore assicurabile della cosa e' stato oggetto di stima.

[2]L'ammontare del danno da risarcire e' dato dalla quota di contribuzione posta a carico dell'assicurato dal regolamento d'avaria, purche' dell'inizio del procedimento di liquidazione sia stato dato avviso all'assicuratore, prima dell'adunanza di discussione di cui all'articolo 614 o della stipula del chirografo d'avaria, in modo che l'assicuratore medesimo possa intervenire nel procedimento stesso.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art537 · fonte del testo

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